Lo statuto
Art.1 - Costituzione
– Ai sensi degli Art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l’associazione denominata
“AMICI DELL’AFRICA – A.D.A -ONLUS”
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi
L’organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’Art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1.2 - I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
1.3 - La durata dell’organizzazione è illimitata.
1.4 - L’organizzazione ha sede in Via Italia n. 4 – Cesate (Mi).
1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
Art.2 – Scopi
L’organizzazione - senza fini di lucro opera nei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria a favore di persone svantaggiate;
3) beneficenza a favore di persone svantaggiate;
4) istruzione a favore di persone svantaggiate;
5) formazione a favore di persone svantaggiate;
6) tutela dei diritti civili.
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzate nelle finalità istituzionali indicate nel successivo Art.3.
Art.3 – Finalità
Essa ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà ed aiuto in ogni sua espressione, ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche/psichiche/economiche sociali o familiari, in tutti i paesi del mondo e più precisamente:
- recupero fisico, psichico e sociale di minori ed adulti che si trovano in situazione di difficoltà;
- interventi di solidarietà concreta diretti al miglioramento delle condizioni di vita e al superamento delle situazioni di svantaggio di bambini e adulti;
- aiuto diretto ai bambini maltrattati o trascurati;
- prevenzione e sostegno a favore dei minori e delle famiglie;
- lotta contro il turismo sessuale;
- sensibilizzazione della società civile sui diritti calpestati o negati ai più deboli, anche attraverso la promozione di iniziative culturali, di svago;
- aiuto e solidarietà in ogni espressione ai bambini ammalati e bisognosi, operando nei limiti delle proprie disponibilità, solo su progetti programmabili e realizzabili in modo concreto;
L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.4 - Soci all’organizzazione
4.1 - Sono soci dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Tutti gli soci hanno parità di diritti e doveri.
Ciascun aderente maggiore d’ età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
Il numero dei soci è illimitato.
4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione degli soci.
4.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.
4.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro dei soci dell’Associazione.
4.2.3 - I soci cessano di appartenere all’organizzazione per dimissioni volontarie:
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
4.2.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso all’Assemblea degli soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art.5 - Diritti e doveri dei soci
5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.2 - I soci hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5.3 - I soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
Art.6 - Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
- quote sociali
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.
Art.7 - Organi sociali dell'Organizzazione
Organi dell'Organizzazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato;
Gli organi sociali e il collegio dei revisori hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
Art.8 - Assemblea dei soci
8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Organizzazione.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.
8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’ anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare i regolamenti generali dell’Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale.
D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli soci. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.
8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
8.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'Art. 15.
8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di altro una sola delega.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4 - Compete al Consiglio Direttivo: