Lo statuto

Art.1 - Costituzione
– Ai sensi degli Art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l’associazione denominata

“AMICI DELL’AFRICA – A.D.A -ONLUS”

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi

L’organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’Art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.2 - I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

1.3 - La durata dell’organizzazione è illimitata.

1.4 - L’organizzazione ha sede in Via Italia n. 4 – Cesate (Mi).

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

 

Art.2 – Scopi

L’organizzazione - senza fini di lucro opera nei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria a favore di persone svantaggiate;

3) beneficenza a favore di persone svantaggiate;

4) istruzione a favore di persone svantaggiate;

5) formazione a favore di persone svantaggiate;

6) tutela dei diritti civili.

Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzate nelle finalità istituzionali indicate nel successivo Art.3.

Art.3 – Finalità

Essa ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà ed aiuto in ogni sua espressione, ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche/psichiche/economiche sociali o familiari, in tutti i paesi del mondo e più precisamente:

- recupero fisico, psichico e sociale di minori ed adulti che si trovano in situazione di difficoltà;

- interventi di solidarietà concreta diretti al miglioramento delle condizioni di vita e al superamento delle situazioni di svantaggio di bambini e adulti;

- aiuto diretto ai bambini maltrattati o trascurati;

- prevenzione e sostegno a favore dei minori e delle famiglie;

- lotta contro il turismo sessuale;

- sensibilizzazione della società civile sui diritti calpestati o negati ai più deboli, anche attraverso la promozione di iniziative culturali, di svago;

- aiuto e solidarietà in ogni espressione ai bambini ammalati e bisognosi, operando nei limiti delle proprie disponibilità, solo su progetti programmabili e realizzabili in modo concreto;

L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 - Soci all’organizzazione

4.1 - Sono soci dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti gli soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun aderente maggiore d’ età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione degli soci.

4.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro dei soci dell’Associazione.

4.2.3 - I soci cessano di appartenere all’organizzazione per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.2.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso all’Assemblea degli soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- quote sociali
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati

- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Art.7 - Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato;

Gli organi sociali e il collegio dei revisori hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.8 - Assemblea dei soci

8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Organizzazione.

8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’ anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare i regolamenti generali dell’Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale.

D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli soci. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

8.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'Art. 15.

8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di altro una sola delega.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

 

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari; 

 

- fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione; 
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell’anno di competenza ; 
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa; 
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti ); 
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci; 
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; 
- deliberare in merito all’esclusione di soci; 
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; 
- istituire, se necessario, gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo; 
- nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. 
 
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. 
 
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall’ assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 
 
Art.10 - Presidente
 
10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. 
 
10.2 - Il Presidente: 
 
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; 
 
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; 
 
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; 
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo; 
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 
 
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. 
 
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente. 
 
Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
 
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 
 
Il Collegio: 
- elegge tra i suoi componenti il Presidente 
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; 
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; 
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; 
- riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti. 
 
Art.12 - Bilancio
 
12.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea. 
 
12.2 - Il bilancio deve coincidere con l anno solare. 
 
12.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. 
 
Art.13 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’organizzazione
 
13.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
13.2 - Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 
 
Art.14 - Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni. 
 
Art.15 - Norme di Funzionamento
 
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.